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Servizio Civile
Obiezione di Coscienza

 

Tratto in gran parte dal sito dell' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

E' obiettore di coscienza al servizio militare, chi:

"per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici" (Art. 1, Legge 230/98), si oppone all'uso delle armi, e non accetta l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato.
Il servizio civile è quindi il servizio a difesa della Patria, ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, in modo "non armato" cui sono chiamati coloro che hanno presentato domanda di servizio civile, in sostituzione del servizio militare, ai sensi della legge 230/98.
Tale scelta risulta incompatibile con lo svolgimento del servizio militare che in Italia è per norma costituzionale, obbligatorio per tutti i giovani di leva, dichiarati abili ed arruolati dopo la visita militare.

Tutti coloro che si ritengono obiettori di coscienza e sono stati arruolati, possono presentare formalmente una dichiarazione di obiezione di coscienza, generalmente definita Domanda di Obiezione di Coscienza, che deve contenere anche la richiesta di svolgere il servizio civile.

Il riconoscimento della domanda è oggi regolamentato dalla Legge n. 230 del 8 luglio 1998.

La domanda va presentata per iscritto, all’ufficio leva del Distretto Militare di appartenenza, secondo le modalità previste dalla legge 230/98, entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè entro 15 giorni dalla visita di leva-selezione).
Per coloro che usufruiscono di ritardo per motivi di studio il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 dicembre dell’anno che precede l’avviamento alle armi e cioè in cui scade il ritardo per motivi di studio.
Per i giovani che usufruiscono del ritardo con scadenza diversa dal 31
dicembre (ad esempio per compimento dell'età massima), il termine ultimo non è più il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi, bensì l'ultimo giorno di ammissione al predetto beneficio (secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero della Difesa del 16/05/2002).

La presentazione della dichiarazione di obiezione di coscienza comporta la possibilità di svolgere il servizio civile, la durata del quale è oggi di 10 mesi.



 


E' importante sottolineare come la Domanda di Obiezione di Coscienza non è la facoltà concessa dallo Stato di scegliere liberamente tra servizio militare e servizio civile, ma la richiesta rivolta allo Stato di essere considerati Obiettori di Coscienza. Una volta ottenuto l'accoglimento della domanda, lo Stato considererà l'obiettore tale per tutta la vita, con le conseguenze descritte più avanti.

Possono presentare la dichiarazione di obiezione di coscienza, contenente la richiesta per svolgere il servizio civile, i giovani che:
- sono stati dichiarati "abili arruolati" a seguito della visita di leva-selezione;
- per obbedienza alla coscienza, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze Armate e chiedono di adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, il servizio civile;
- non si trovano in alcuna situazione ostativa di cui all'articolo 2 della legge 230/98.
Costituiscono condizioni ostative all'esercizio del diritto di obiezione:
- aver presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare in un corpo armato dello Stato (Polizia, Carabinieri ecc.);
- l'essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi;
- l'essere stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
- l'essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Il rifiuto del servizio civile equivale all'obiezione totale e comporta una condanna penale che può variare da sei mesi a due anni.
Con la conclusione del procedimento penale si è esonerati dalla prestazione del servizio di leva (vedi comma 4 art. 14 legge 230/98).
 

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