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Servizio
Civile
Obiezione di Coscienza |
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Tratto
in gran parte dal sito dell'
Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile
E'
obiettore di coscienza al servizio
militare, chi:
"per
obbedienza alla coscienza, nell'esercizio
del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e
politici"
(Art. 1, Legge 230/98), si
oppone all'uso delle armi, e non accetta
l'arruolamento nelle Forze armate e nei
Corpi armati dello Stato.
Il servizio
civile è quindi il servizio a difesa
della Patria, ai sensi dell'art. 52 della
Costituzione, in modo "non
armato" cui sono chiamati coloro che
hanno presentato domanda di servizio
civile, in sostituzione del servizio
militare, ai sensi della legge 230/98.
Tale scelta risulta incompatibile con lo
svolgimento del servizio militare che in
Italia è per norma costituzionale,
obbligatorio per tutti i giovani di leva,
dichiarati abili ed arruolati dopo la
visita militare.
Tutti
coloro che si ritengono obiettori di
coscienza e sono stati arruolati, possono
presentare formalmente una dichiarazione
di obiezione di coscienza, generalmente
definita Domanda di Obiezione di
Coscienza, che deve contenere anche
la richiesta di svolgere il servizio
civile.
Il
riconoscimento della domanda è oggi
regolamentato dalla
Legge
n. 230 del 8 luglio 1998.
La
domanda va presentata per iscritto,
allufficio leva del Distretto
Militare di appartenenza, secondo le
modalità previste dalla legge 230/98,
entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè
entro 15 giorni dalla visita di
leva-selezione).
Per coloro che usufruiscono di ritardo
per motivi di studio il termine ultimo
per la presentazione della domanda è il
31 dicembre dellanno che precede
lavviamento alle armi e cioè in
cui scade il ritardo per motivi di
studio.
Per i giovani che usufruiscono del
ritardo con scadenza diversa dal 31
dicembre (ad esempio per compimento
dell'età massima), il termine ultimo non
è più il 31 dicembre dell'anno
precedente la chiamata alle armi, bensì
l'ultimo giorno di ammissione al predetto
beneficio (secondo quanto previsto nella
Circolare del Ministero della Difesa del
16/05/2002).
La
presentazione della dichiarazione di
obiezione di coscienza comporta la
possibilità di svolgere il servizio
civile, la durata del quale è oggi di 10
mesi.
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E'
importante sottolineare come la Domanda
di Obiezione di Coscienza non è la
facoltà concessa dallo Stato di
scegliere liberamente tra servizio
militare e servizio civile, ma la richiesta
rivolta allo Stato di essere considerati
Obiettori di Coscienza. Una
volta ottenuto l'accoglimento della
domanda, lo Stato considererà
l'obiettore tale per tutta la vita, con
le conseguenze descritte più avanti.
Possono
presentare la dichiarazione di obiezione
di coscienza, contenente la richiesta
per svolgere il servizio civile, i
giovani che:
- sono stati
dichiarati "abili arruolati" a
seguito della visita di leva-selezione;
- per obbedienza alla coscienza,
opponendosi all'uso delle armi, non
accettano l'arruolamento nelle Forze
Armate e chiedono di adempiere agli
obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, il
servizio civile;
- non si trovano in alcuna situazione
ostativa di cui all'articolo 2 della
legge 230/98.
Costituiscono
condizioni ostative all'esercizio del
diritto di obiezione:
- aver presentato domanda da meno di due
anni per la prestazione del servizio
militare in un corpo armato dello Stato
(Polizia, Carabinieri ecc.);
- l'essere titolare di licenze o
autorizzazioni relative alle armi;
- l'essere stati condannati con sentenza
di primo grado per detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o
esportazione abusivi di armi e materiali
esplodenti;
- l'essere stati condannati con sentenza
di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone
o per delitti riguardanti l'appartenenza
a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata.
Il
rifiuto del servizio civile equivale
all'obiezione totale e comporta una condanna
penale che può variare da sei
mesi a due anni.
Con la conclusione del procedimento
penale si è esonerati dalla prestazione
del servizio di leva (vedi comma 4 art.
14 legge 230/98).
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