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Il lavoro
interinale è
noto anche come lavoro temporaneo, o
in affitto, o ad interim.
Il 18 giugno 1996 il contratto di lavoro
temporaneo è stato introdotto
nell'ordinamento italiano con
l'approvazione della Legge 196/97, che ne
definisce le regole, i limiti, gli
obblighi ed i divieti.
Il rapporto di lavoro si instaura,
quindi, tra l'agenzia ed il lavoratore
da affittare, che viene retribuito
con stipendio contrattuale.
L'agenzia fattura la prestazione
all'impresa e tiene per sé un guadagno
variabile dal 5 al 20 per cento.
L'aspirante lavoratore che si
rivolge all'agenzia non spende nulla.
Egli deve sostenere un colloquio nel
corso del quale espone le sue aspirazioni
e le sue aspettative. Sarà poi compito
dell'agenzia indirizzarlo, in base alle
richieste ad essa pervenute, in un
determinato settore di attività.
Il servizio offerto a quanti sono alla
ricerca di un
lavoro temporaneo è completamente
gratuito e non implica l'obbligo di
accettare le proposte di lavoro
Diventare lavoratore interinale
significa lavorare per brevi, a volte
brevissimi periodi, per imprese diverse
che hanno l'esigenza di far fronte per un
periodo limitato a un carico di lavoro
superiore a quello ordinario o di
sostituire persone assenti.
Un'impresa che ha bisogno di una
determinata mansione o professionalità
per un periodo limitato si rivolge
all'agenzia di lavoro interinale che
seleziona e invia presso l'impresa il
lavoratore adatto per quel posto.
Gli iscritti al Centro per l'Impiego non
perdono l'iscrizione lavorando a tempo
determinato, ma viene applicata
una sospensione sul calcolo
dell'anzianità stessa in dipendenza dell'età del
lavoratore, del reddito e del periodo lavorativo svolto,
di volta in volta valutate dal Centro dell'Impiego
stesso.
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Le parti rappresentate nel lavoro
interinale sono tre:
1.
l'Impresa fornitrice
(l'Agenzia di lavoro temporaneo), che
assume il lavoratore e lo invia presso
l'impresa utilizzatrice;
2. il
lavoratore;
3. l'impresa
utilizzatrice,
cioè quella presso la quale il
lavoratore presta la propria attività.
Il rapporto trilaterale viene gestito con
due contratti:
1. Il contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo.
Disciplina il rapporto tra l'impresa
fornitrice e l'impresa utilizzatrice.
2. Il contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo.
Disciplina il rapporto tra l'impresa
fornitrice ed il lavoratore temporaneo.
I
soggetti interessati sono i disoccupati o
inoccupati in possesso di qualifiche
professionali generiche,medio alte o di
alto contenuto specialistico.
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