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Il Lavoro Interinale

 

Il lavoro interinale è noto anche come lavoro temporaneo, o in affitto, o ad interim.
Il 18 giugno 1996 il contratto di lavoro temporaneo è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'approvazione della Legge 196/97, che ne definisce le regole, i limiti, gli obblighi ed i divieti.
Il rapporto di lavoro si instaura, quindi, tra l'agenzia ed il lavoratore da affittare, che viene retribuito con stipendio contrattuale.
L'agenzia fattura la prestazione all'impresa e tiene per sé un guadagno variabile dal 5 al 20 per cento.
L'aspirante lavoratore che si rivolge all'agenzia non spende nulla.
Egli deve sostenere un colloquio nel corso del quale espone le sue aspirazioni e le sue aspettative. Sarà poi compito dell'agenzia indirizzarlo, in base alle richieste ad essa pervenute, in un determinato settore di attività.
Il servizio offerto a quanti sono alla ricerca di un
lavoro temporaneo è completamente gratuito e non implica l'obbligo di accettare le proposte di lavoro
Diventare lavoratore interinale significa lavorare per brevi, a volte brevissimi periodi, per imprese diverse che hanno l'esigenza di far fronte per un periodo limitato a un carico di lavoro superiore a quello ordinario o di sostituire persone assenti.
Un'impresa che ha bisogno di una determinata mansione o professionalità per un periodo limitato si rivolge all'agenzia di lavoro interinale che seleziona e invia presso l'impresa il lavoratore adatto per quel posto.

Gli iscritti al Centro per l'Impiego non perdono l'iscrizione lavorando a tempo determinato, ma viene applicata una sospensione sul calcolo dell'anzianità stessa in dipendenza dell'età del lavoratore, del reddito e del periodo lavorativo svolto, di volta in volta valutate dal Centro dell'Impiego stesso.


 

 

 

 

 


 


Le parti rappresentate nel lavoro interinale sono tre:
1.
l'Impresa fornitrice (l'Agenzia di lavoro temporaneo), che assume il lavoratore e lo invia presso l'impresa utilizzatrice;
2.
il lavoratore;
3.
l'impresa utilizzatrice, cioè quella presso la quale il lavoratore presta la propria attività.

Il rapporto trilaterale viene gestito con due contratti:
1. Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Disciplina il rapporto tra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice.
2. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Disciplina il rapporto tra l'impresa fornitrice ed il lavoratore temporaneo.

I soggetti interessati sono i disoccupati o inoccupati in possesso di qualifiche professionali generiche,medio alte o di alto contenuto specialistico.

COLLEGAMENTI E APPROFONDIMENTI


Scarica la scheda informativa

"Agenzie di lavoro interinale in provincia di Cuneo"
prodotta dall'Agenzia Servizi del Coordinamento provinciale Informagiovani di Cuneo

Siti agenzie lavoro interinale in Italia

Siti Internet:
http://www.interinaleitalia.it
(indirizzi agenzie e novità)
http://www.infoimprese.it
(indirizzi della Camera di Commercio)
Ministero del Welfare
(normativa di legge ed elenco aggiornato delle aziende autorizzate)